La legge 1 aprile 1981, n. 121 ha istituito presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno il c.d. Centro di Elaborazione Dati (CED), ovverosia una enorme banca dati nella quale confluiscono tutti i documenti conservati dalla pubblica amministrazione o dagli enti pubblici, le sentenze emanate e i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, nonché qualsivoglia atto concernente l’attività d’indagine della polizia (vale a dire, ogni notizia
relativa alle attività di vigilanza e controllo, come pure quelle desunte da atti di polizia
giudiziaria svolti su iniziativa propria o in esecuzione di ordini dell’autorità giudiziaria).
Tale sistema è stato introdotto, giustappunto, al fine di raccogliere, elaborare e conservare tutti i dati che le Forze dell’Ordine acquisiscono durante l’espletamento delle loro attività. Trattasi di informazioni a cui possono accedere – ai sensi dell’art. 9 gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i funzionari dei servizi di sicurezza, gli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia, nonché l’autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso. La ratio è evidente: rendere accessibili i dati anche a determinati soggetti che non li hanno raccolti da sé semplifica notevolmente l’attività di coordinamento del personale di polizia.
L’interesse collettivo della pubblica sicurezza, però, non può prescindere totalmente dall’interesse del singolo alla tutela dei propri dati personali. Per questo motivo, è possibile richiedere la cancellazione dei suddetti dati, ma solo al trascorrere di termini prettamente indicati dalla legge. L’art. 10 DPR 15/2018, invero, stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento debbano essere conservati per un periodo di tempo che non sia superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia di cui all’art. 3 DPR 15/2018 (essenzialmente, le attività di prevenzione e repressione dei reati e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica).
I termini indicati dalla legge per poter richiedere la cancellazione variano a seconda della tipologia dei dati di cui trattasi:
- 18 mesi (che decorrono dalla raccolta dei dati) per i dati acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica, audio e video di documentazione dell’attività operativa;
- 3 anni (che decorrono dalla raccolta dei dati) per i dati acquisiti mediante sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria;
- 3 anni (che decorrono dalla data di inoppugnabilità del provvedimento di annullamento, invalidazione o revoca) per i dati relativi a procedimenti, misure e provvedimenti su cui interviene una procedura di annullamento, invalidazione o revoca;
- 5 anni (che decorrono dalla raccolta dei dati) per i dati relativi ad attività di prevenzione generale e soccorso pubblico;
- 5 anni (che decorrono dalla scadenza o dalla revoca del titolo) per i dati relativi a nulla osta, licenze e autorizzazioni di polizia;
- 5 anni (che decorrono dalla cessazione della detenzione) per i dati relativi alla detenzione di armi o parti di esse, di munizioni finte e di materie esplodenti di qualsiasi genere;
- 5 anni (che decorrono dalla scarcerazione a seguito di decreto di archiviazione o non luogo a procedere o di sentenza di assoluzione) per i dati relativi a persone detenute negli istituti penitenziari;
- 8 anni (che decorrono dall’inoppugnabilità del provvedimento) per i dati relativi a provvedimenti che dichiarano l’estinzione della pena o del reato;
- 10 anni (che decorrono dall’elaborazione dell’analisi) per i dati raccolti per l’analisi criminale e di prevenzione;
- 10 anni (che decorrono dall’ultimo trattamento) per i dati relativi alla gestione delle attività operative;
- 15 anni (che decorrono dall’ultimo trattamento) per i dati derivanti da attività informativa e ispettiva svolta per le finalità di polizia;
- 15 anni (che decorrono dall’ultimo trattamento) per i dati relativi ad attività d’indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale;
- 20 anni (che decorrono dalla cessazione dell’efficacia del provvedimento) per i dati relativi a provvedimenti di natura interdittiva, di sicurezza e cautelare, nonché a misure restrittive della libertà personale conseguenti ad una sentenza di condanna;
- 20 anni (che decorrono dall’emissione del provvedimento) per i dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusasi con provvedimento di archiviazione da parte dell’autorità giudiziaria (!);
- 20 anni (che decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza) per i dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusasi con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere (!);
- 20 anni (che decorrono dalla raccolta dei dati) per i dati relativi a controlli di polizia;
- 25 anni (che decorrono dalla cessazione dell’efficacia delle misure) per i dati relativi a misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale;
- 25 anni (che decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza) per i dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusasi con sentenza di condanna;
- 25 anni (che decorrono dalla scadenza del termine di efficacia della misura) per i dati relativi a persone sottoposte a misure di sicurezza detentive;
- 30 anni (che decorrono dall’esecuzione del provvedimento) per i dati relativi a provvedimenti di espulsione e rimpatrio di stranieri;
- 30 anni (che decorrono dalla scarcerazione a seguito di espiazione della pena in caso di condanna) per i dati relativi a persone detenute negli istituti penitenziari.
Qualora non siano trascorsi i suddetti termini e ve ne sia una specifica necessità (ad esempio, è intervenuto un provvedimento di archiviazione o una sentenza di assoluzione) è comunque possibile fare istanza di aggiornamento o integrazione dei dati presenti all’interno del CED, in armonia con il principio dell’aggiornamento periodico e della pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati.
In ogni caso, il cittadino può sempre richiedere anche la sola conferma dell’esistenza di tali dati all’interno del database e/o la loro comunicazione in forma intellegibile.
L’istanza (di cancellazione, ovvero di aggiornamento, integrazione o semplice comunicazione), debitamente documentata e motivata, andrà indirizzata alla Direzione Centrale della Polizia Criminale presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, corredata da copia del documento d’identità e procura speciale in favore del proprio difensore di fiducia. La richiesta così presentata potrà essere accolta o rigettata entro un termine di 30 giorni.
Il nostro studio è a Vostra disposizione per la presentazione di una di tali istanze nelle ipotesi di cui sopra.
Scritto da dott.ssa Valentina De Biasio e avv. Luisa Morelli