Vogliamo darVi qualche rapido cenno alla legge n. 69 del 19.07.2019 (cd. “Codice Rosso”), che intende dare una risposta rapida alle istanze di giustizia e di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato che brevemente analizzeremo insieme.
Si tratta, per vero, di modifiche normative di dettaglio (spesso volte soltanto ad inasprire le pene di reati già previsti dal codice penale), prive purtroppo di carattere sistematico.
Sono state introdotte quattro nuove fattispecie di reato: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis c.p.); la costrizione o l’induzione al matrimonio (art. 558 c.p.) che prevede una deroga al principio di territorialità; la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies c.p.), che diventa fattispecie autonoma di reato rispetto alle lesioni personali; la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. “revenge porn”, art. 612 ter c.p.).
Subiscono invece un aggravamento di pena i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, i reati di di violenza sessuale, nonché gli atti persecutori (cd. “stalking”) e gli atti sessuali con minorenne, oltre che l’omicidio.
È importante evidenziare che con il Codice Rosso viene attribuita specifica valenza giurdica alla cd. “violenza assistita”, intesa come il complesso delle ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e nel lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza compiuti su figure di riferimento o su altre per loro affettivamente significative, siano esse adulte o minori; di conseguenza, il minore che assiste alla violenza e/o ai maltrattamenti altrui deve ora considerarsi autonoma persona offesa dal reato di violenza assistita, con piena legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento relativo alla violenza subìta da altri, cui ha dovuto assistere.
Dal punto di vista più strettamente procedurale, molto rapidi divengono, nell’intento del legislatore, i tempi investigativi per questo genere di reati: da un lato, la polizia giudiziaria è obbligata, senza alcuna possibilità di valutare autonomamente se ricorrano le ragioni di urgenza che pertanto sono sempre presunte, a riferire immediatamente anche in forma orale al pubblico ministero la notizia di reato; alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta.
Anche le indagini delegate alla polizia giudiziaria sono caratterizzate da una presunzione legale di urgenza.
È importante evidenziare, tuttavia, che la previsione che impone la rapidità dei tempi investigativi per questo genere di reati non è stata correlata ad alcuna forma di protezione dei soggetti vulnerabili.
Di particolare interesse pratico la direttiva del 30.07.2019 emanata dalla Procura di Milano, nonché le Linee Guida della Procura di Tivoli, che contengono specifiche direttive, indicazioni e buone prassi per assicurare una tutela effettiva ed adeguata alle vittime di violenza domestica e di genere.
Scritto da avv. Luisa Morelli