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Guida in stato di ebbrezza: le possibili strategie difensive

La guida in stato di ebbrezza è una contravvenzione disciplinata dall’art. 186 del c.d.s. che, com’è abbastanza noto anche ai non addetti ai lavori, prevede, al suo secondo comma, tre diverse ipotesi, a seconda del livello del tasso alcoolemico accertato.

La lettera a) prevede, per l’accertamento di un tasso alcoolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la sola sanzione amministrativa (non penale) del pagamento di una somma da €544 ad €2174; inoltre, all’accertamento della violazione consegue sempre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

La lettera b) prevede, per l’accertamento di un tasso alcoolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, l’ammenda da €800 ad €3200 e l’arresto fino a sei mesi (si tratta, pertanto, di sanzione penale); inoltre, all’accertamento del reato consegue obbligatoriamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

La lettera c), infine, prevede, per l’accertamento di un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l, l’ammenda da €1500 ad €6000 e l’arresto da sei mesi ad un anno; inoltre, all’accertamento del reato consegue obbligatoriamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un anno a due anni.

Infine, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata e, a seguito di sentenza di condanna, anche in caso di sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo se è invece di proprietà dell’autore del reato.

È importante evidenziare altre due norme: il comma 2-bis e il comma 2-sexies dell’art.186 c.d.s.

La prima prevede che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (da intendersi come qualsiasi tipo di incidente stradale causato dallo stato di ebbrezza alcolica), le sanzioni previste e sopra riassunte vanno raddoppiate e dev’essere disposto il fermo amministrativo del veicolo (salvo che esso appartenga a persona estranea alla commissione del fatto).

Inoltre, in caso di tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l (lettera c), la patente è obbligatoriamente revocata.

Il comma 2-sexies, invece, prevede l’aumento dell’ammenda (quindi nei soli casi delle lettere b e c) da un terzo alla metà nel caso in cui il reato venga commesso nella fascia oraria notturna dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

Chiarito a grandi linee che cosa prevede la legge, vediamo ora quale strategia difensiva adottare nel caso in cui venga contestata la contravvenzione in esame in una delle sue possibili diverse declinazioni.

Nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcoolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l (lett. a) art. 186 c.d.s. ),  sarà necessario provvedere semplicemente al pagamento della sanzione amministrativa irrogata.

Il discorso cambia nelle altre due ipotesi più gravi, poiché entrano in gioco sanzioni anche penali.

Esistono diverse possibili alternative e sarà soltanto l’analisi del fatto concreto che ci consentirà di consigliare al cliente quella più opportuna per il suo caso specifico. 

Sicuramente la più vantaggiosa è, laddove possibile e laddove non sia già stata utilizzata in precedenza, la conversione della condanna penale in lavori di pubblica utilità, così come previsto dal comma 9-bis dell’art. 186 c.d.s., che comporta che la pena detentiva (arresto) e pecuniaria (ammenda) irrogata dal giudice possa essere sostituita, su richiesta dell’interessato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d. lgs. 274/2000.

In tal caso, sarà necessario evitare il giudizio ordinario, optando per il rito speciale del cd. “patteggiamento”, così da beneficiare della prevista riduzione della pena fino ad un terzo rispetto a quella che sarebbe applicabile in via ordinaria.

Perché il difensore possa proporre al pubblico ministero tale accordo è tuttavia indispensabile che sia munito di apposita procura speciale rilasciata dal cliente.

E’ bene sapere che questa opzione non potrà essere percorsa, oltre che nel caso sia già stata utilizzata in passato, anche nel caso in cui venga contestata l’ipotesi di cui al comma 2-sexies dell’art. 186 c.d.s., ossia l’aver provocato un incidente stradale in conseguenza dello stato di ebbrezza. In tal caso si dovrà ragionare sull’alternativa più vantaggiosa tra quelle previste.

Ma in cosa consistono i lavori di pubblica utilità? E quali vantaggi comportano?

Si tratta di prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze; è valido comunque qualsiasi tipo di lavoro di pubblica utilità svolto presso un ente convenzionato con il Tribunale; il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva (arresto) irrogata e della conversione della pena pecuniaria (ammenda), ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità e deve svolgersi compatibilmente con le ragioni di lavoro, di studio o di famiglia dell’interessato.

In termini di benefici, il positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità comporta: la dichiarazione da parte del giudice dell’estinzione del reato (è importante segnalare la recentissima sentenza n. 179 della Corte costituzionale, emessa lo scorso 30 luglio, che ha stabilito la non menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato delle iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 c.d.s. che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità), la riduzione alla metà della sospensione della patente di guida e la restituzione del veicolo nel caso in cui ne sia prevista la confisca in quanto di proprietà dell’imputato.

Alternativa alla conversione con i lavori di pubblica utilità, percorribile, ad esempio, nel caso in cui questi siano già stati svolti in passato dall’interessato, ovvero siano ostacolati dalla commissione di un incidente stradale, è quella di richiedere al giudice la sospensione del procedimento con messa alla prova: laddove il giudice accolga tale richiesta (subordinata alla produzione di uno specifico programma di trattamento elaborato, su richiesta del difensore/procuratore speciale, dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del luogo di residenza dell’interessato, ovvero, laddove la tempistica non lo consenta, quantomeno dalla richiesta di tale programma all’UEPE), il processo penale viene sospeso per un periodo di alcuni mesi previsto dal giudice e in tale periodo l’imputato si dovrà attenere al programma di trattamento elaborato “su misura” per lui, svolgendo prestazioni non retribuite in favore della collettività (molto simili a quelle dei lavori di pubblica utilità). Al termine, la relazione positiva circa lo svolgimento della prova comporterà, in sede di udienza di verifica della messa alla prova, la pronuncia di una sentenza declarativa dell’estinzione del reato; è importante evidenziare che solo a seguito della recentissima sentenza n. 75 della Corte costituzionale, emessa lo scorso mese di aprile 2020, anche l’esito positivo della messa alla prova, così come dei lavori di pubblica utilità, ora consente la restituzione del veicolo sottoposto a sequestro al legittimo proprietario.

Rispetto alla conversione in lavori di pubblica utilità, in questo caso non è prevista la riduzione della metà del periodo di sospensione della patente di guida: è quindi, questa, una soluzione certamente meno favorevole rispetto alla conversione della pena in lavori di pubblica utilità; tuttavia, giova ribadirlo, è l’unica possibile soluzione alternativa nei casi in cui si sia verificato un incidente stradale a causa dell’ebbrezza alcolica.

E’ importante evidenziare che, nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale e il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l, la norma di legge prevedrebbe l’obbligo di revocare la patente di guida; tuttavia, nel caso si sia optato per la sospensione del procedimento con messa alla prova, non celebrandosi un processo in cui si accerta la responsabilità penale dell’imputato, il giudice non potrà disporre la revoca della patente, che sarà, solo successivamente, un compito del prefetto.  

Restano ovviamente i casi in cui l’interessato abbia le sue ragioni per non optare neppure per la messa alla prova che, come visto, è in astratto sempre possibile, ovvero quelli in cui sia invece doveroso celebrare il giudizio per escludere, ad esempio, la responsabilità penale dell’imputato o per altre ragioni difensive.

Scritto da avvocato Luisa Morelli