Dall’introduzione dell’istituto del reddito di cittadinanza – attraverso il d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 75/2019) – non pochi sono stati i problemi interpretativi e le conseguenze relative alla sua applicazione.
In particolare, in questo articolo ci vogliamo occupare delle conseguenze penali riscontrabili a seguito di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del beneficio in questione, posto che sono sempre di più le persone che si rivolgono al nostro studio in quanto sottoposte a procedimento penale per tale ragione.
Dobbiamo premettere che, essendo un istituto molto recente, non c’è ancora un indirizzo giurisprudenziale univoco e consolidato nel tempo in grado di rispondere ai diversi quesiti interpretativi.
Ma partiamo dall’inizio: cos’è il reddito di cittadinanza?
Istituito nel 2019, il reddito di cittadinanza costituisce una misura di politica attiva del lavoro avente come finalità il contrasto alla povertà e il sostegno all’integrazione nel mondo lavorativo. In altre parole, si tratta di un sussidio economico destinato a soggetti aventi determinati requisiti (indicati all’art. 2 del d.l. n. 4/2019).
Come risaputo, alla domanda per l’ottenimento del r.d.c. è necessario allegare diverse dichiarazioni attestanti il reddito del nucleo familiare, la residenza in Italia da almeno dieci anni, il permesso di soggiorno di lungo periodo per i soggetti extracomunitari, ecc.
Che cosa accade a chi rende false dichiarazioni nella domanda del reddito di cittadinanza?
L’art. 7 d.l. n. 4/2019 prevede due distinti fatti di reato e punisce con la reclusione da due a sei anni chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e con la reclusione da uno a tre anni chi omette di informare circa le eventuali variazioni di reddito o di patrimonio nei termini previsti.
Ed è proprio da questa norma di legge che nascono i primi problemi interpretativi. In particolare, infatti, ci si è interrogati e, per la verità, ci si interroga ancora, circa il significato da dare al sintagma “al fine di ottenere indebitamente il beneficio”. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (si veda per esempio Cass. Pen., sent. n. 44366 del 30 novembre 2021) non dovrebbe essere punito chi rende dichiarazioni false che, però, prescindono dall’ottenimento del reddito di cittadinanza.
In altre parole, sarebbe necessario interpretare letteralmente l’art. 7 d.l.4/2019, dando quindi rilevanza al principio di offensività e punendo solo chi consegue il beneficio, tramite dichiarazioni mendaci, senza averne diritto, ma non invece chi, anche rendendo dichiarazioni false, ha comunque diritto al reddito. Sarebbe quindi da considerarsi un “falso innocuo” ogni dichiarazione mendace che non rilevi ai fini dell’ottenimento di un qualsivoglia beneficio.
Di contro, altra giurisprudenza (si veda per esempio Cass. Pen., sent. n. 2402 del 20 gennaio 2021) sostiene il dovere di lealtà del cittadino verso la pubblica amministrazione e, dunque, ritiene applicabile le sanzioni previste indipendentemente dall’ammissione al reddito di cittadinanza.
La questione è tutt’ora al vaglio delle Sezioni Unite, chiamate a chiarire questo dubbio, di non poco conto, circa l’applicazione dell’art. 7 d.l. n. 4/2019.
Ma vi è un altro aspetto di fondamentale importanza: nel caso di dichiarazioni mendaci, sono diversi gli scenari e le conseguenze che si potrebbero prospettare. Oltre alla fattispecie di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019, sono altri due i reati che vengono contestati in questi casi: il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) e il reato di percezione indebita di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.).
In particolare, per la configurazione di qualsiasi reato di truffa si richiede la sussistenza di “artifici e raggiri” che inducano in errore qualcuno al fine di ottenere qualcosa. È il caso, per esempio, di chi compilando consapevolmente in maniera non corrispondente al vero la dichiarazione dei redditi, induce in errore l’INPS proprio al fine di percepire il reddito di cittadinanza.
In assenza di connotati fraudolenti, laddove siano stati dichiarati fatti non veri al fine di ottenere mutui, prestazioni agevolate o erogazioni, si configura il diverso (e meno grave) reato di percezione indebita ai danni dello Stato. Si tratta di un argomento ancora in fase di evoluzione e, dunque, per ora, sono spesso molto diverse le contestazioni che vengono mosse dalla Pubblica Accusa.
scritto da avv. Luisa Morelli e dott.ssa Ilaria Cesaro