Luisa Morelli scrive il suo Blog

Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti

Come vi abbiamo già detto in nostro precedente blog, il 14 dicembre 2025 entrava in vigore la L.n. 177/2025 che, al fine di incentivare una maggior sicurezza sulle strade italiane, riformava il Codice della Strada

Tra le principali novità, figura quella riguardante la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti di cui all’art. 187 C.d.S., atteso che, in forza della novella legislativa, non si rende più necessario il rilevamento dell’effettivo stato di alterazione psico-fisica in capo al conducente, rivelandosi sufficiente il solo accertamento della presenza nei liquidi fisiologici dello stesso di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope (da qui il mutamento della rubrica da “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” a “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”). In sostanza, la norma tende a punire chiunque si ponga alla guida di un mezzo di trasporto in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dal verificarsi di un evento dannoso e, soprattutto, a prescindere dall’effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente. Il legislatore decideva di eliminare il requisito dell’alterazione psicofisica in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che, ad oggi, la norma consente di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida (giorni, settimane o anche mesi).

Tuttavia, com’era prevedibile, sono già sorti dubbi di legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui prevede che “è punito chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida, atteso che ci si potrebbe trovare dinanzi all’incriminazione (del tutto irragionevole e sproporzionata) di condotte assolutamente inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale, nonché ad una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina del reato di guida sotto l’influenza di alcol di cui all’art. 186 C.d.S. Inoltre, in tal modo, si fatica ad individuare con precisione l’area delle condotte punibili.

Ebbene, la Corte Costituzionale, interrogata in tal senso, con l’importante sentenza n. 10/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187 C.d.S così come modificato dalla L. n. 177/2025. Nondimeno, affinché la nuova formulazione della norma in esame non sia dichiarata costituzionalmente illegittima, essa va interpretata, secondo la Corte, nel senso che può essere punito solamente colui che si è posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Così stabilendo, la Corte ha sancito la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma che possa dirsi conforme rispetto ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore. Quindi, anche se non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica, sarà comunque necessario accertare la presenza nei liquidi corporei dello stesso di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”. In termini diversi, ai fini dell’incriminazione, andrà accertata la presenza di una quantità di sostanza che appaia idonea ad alterare le capacità in un assuntore medio, e a creare, di conseguenza, un reale e concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

A seguito di tale pronuncia, la Corte di cassazione penale (Sezione IV, sentenza n. 16642/2026) ha uniformato il proprio orientamento alla interpretazione data dalla Corte costituzionale, sancendo che la formulazione della norma incriminatrice impone di ritenere penalmente rilevante la sola condotta posta in essere a seguito dell’assunzione di un quantitativo di sostanza stupefacente idoneo ad incidere sulle normali capacità di guida di un soggetto medio. La valutazione, naturalmente, andrà effettuata sulla base di elementi oggettivi e scientificamente significativi, della tipologia e della quantità della sostanza, delle modalità di guida, della dinamica dell’eventuale sinistro e dei dati clinici emersi nel caso di specie.

Tuttavia, ciò non significa che l’imputato potrà essere prosciolto nel caso in cui dagli atti non emerga alcuna verifica in ordine alle condizioni dalle quali desumere il concreto stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti e, dunque, si sia in assenza della prova dello stato di alterazione psico-fisica dello stesso. Tale pronuncia avverrebbe, invero, in violazione di legge, sia perché lo stato di alterazione non costituisce più elemento costitutivo della fattispecie, sia perché difetterebbe la previa verifica del giudizio di pericolosità concreta fondato su elementi oggettivi e scientificamente significativi.

Per maggiori approfondimenti o quesiti, il nostro Studio è, come sempre, a vostra disposizione.

Scritto da dott.ssa Valentina De Biasio e avv. Luisa Morelli.