L’istituto della liberazione anticipata è lo strumento giuridico di natura premiale, previsto dall’art. 54 dell’Ordinamento penitenziario, che consente una detrazione pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata dal detenuto che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Ai fini della concessione si valutano anche il periodo trascorso in custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari) o in detenzione domiciliare.
La novella legislativa di cui al c.d. Decreto Carceri dell’estate 2024 apportava modifiche alla disciplina di concessione della liberazione anticipata eliminando, in primo luogo, l’iniziativa di parte circa la richiesta del beneficio, che veniva riconosciuto ex officio dal Magistrato di Sorveglianza, salvo che l’istanza non si fosse fondata su uno “specifico interesse” da indicare da parte dell’interessato a pena di inammissibilità. Inoltre, tale verifica d’ufficio da parte del Magistrato non avveniva più al termine di ogni semestre di pena espiata, bensì solamente in occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata assume rilievo la concessione della liberazione anticipata.
Ebbene, la recentissima sentenza n. 201/2025 della Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 bis comma 3 o.p. per violazione degli articoli 3, 27 co. 3 e 111 co. 6 della Costituzione, nella parte in cui, in seguito alla predetta modifica, prevede che “il condannato [possa] formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima”. Il meccanismo di valutazione dei presupposti ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata solo in prossimità del momento in cui il condannato può fruire delle riduzioni di pena, introdotto con il c.d. Decreto Carceri, invero, secondo la Corte Costituzionale, fa venir meno la regolare verifica sulla qualità del percorso trattamentale intrapreso durante la detenzione. Un riscontro periodico, semestre per semestre, accompagnato dalla singola istanza del detenuto, invece, assicura uno stimolo importante a proseguire nel proprio percorso di cambiamento e rieducazione, nonché l’immediato diritto alla riduzione della pena; si tratta di una riduzione di pena di cui il condannato usufruirà solo al termine dell’espiazione della pena medesima, ma sul quale può sin da subito fare affidamento; ciò garantisce ad ogni condannato una visione concreta ed aggiornata del proprio “fine pena”.
In sostanza, la disciplina introdotta nell’agosto 2024 comprometteva gravemente la finalità rieducativa della pena costituzionalmente garantita; tale modifica nasceva con l’obiettivo deflattivo di alleggerire il carico di lavoro della Magistratura di Sorveglianza, ma finiva con il pregiudicare la funzione riabilitativa e risocializzante dell’istituto della liberazione anticipata, dal momento che ne corrompeva la natura di strumento utile all’adesione ai programmi di rieducazione. La finalità rieducativa della pena, invero, garantita dall’art. 27 della Costituzione, non può essere sacrificata a vantaggio di ulteriori esigenze (tantomeno se relative all’efficienza della Magistratura di sorveglianza), per quanto legittime esse siano. Inoltre, il differimento della decisione circa la concessione o meno del beneficio della liberazione anticipata (anche a distanza di anni) dal semestre cui si riferisce rendeva più che mai difficoltoso il dovere di motivazione di cui all’art. 111 della Costituzione per il Magistrato di Sorveglianza, cagionando altresì, di conseguenza, serie difficoltà per il condannato nell’esercizio del proprio diritto di difesa.
Grazie alla pronuncia di illegittimità costituzionale in commento è stato, dunque, ristabilito il diritto del condannato di formulare istanza di liberazione anticipata in qualsiasi momento in relazione al semestre o ai semestri già maturati; persiste, invece, l’obbligo di valutazione ex officio da parte del Magistrato in occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi ed entro i 90 giorni antecedenti al maturare del termine di conclusione della pena da espiare in relazione ai semestri che non siano già stati oggetto di valutazione.
Grazie a questa recentissima pronuncia del Giudice delle leggi è stato ribadito il principio per il quale la c.d. flessibilità della pena può essere garantita solo nel momento in cui anche lo stesso sistema penale incoraggi il condannato ad intraprendere e proseguire un percorso di revisione critica del proprio passato e reinserimento nella società, anche assicurando e salvaguardando il relativo accesso ai benefici previsti dall’ordinamento.
La pronuncia in commento, accogliendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Magistrati di Sorveglianza di Spoleto e di Napoli e ritenendo così che la disciplina introdotta dal decreto-legge 92/2024 comprometta gravemente la finalità rieducativa della pena costituzionalmente garantita, pone fine alle attese dei difensori e delle persone in espiazione della pena, affermando finalmente con chiarezza che la finalità rieducativa della pena non può mai essere sacrificata. Riconoscere di nuovo la possibilità di presentare istanza di liberazione anticipata semestre per semestre rappresenta, secondo la Corte, un elemento essenziale del percorso rieducativo di ciascun detenuto, incentivato così a mantenere una condotta conforme alle regole e all’adesione ai programmi di risocializzazione.
Scritto da dott.ssa Valentina De Biasio e avv. Luisa Morelli