Luisa Morelli scrive il suo Blog

Imputato assolto e rimborso delle spese legali: pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto attuativo

Segnaliamo ai nostri clienti che il Ministro della Giustizia Marta Cartabia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, ha emanato il decreto attuativo (D.M. 20 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2022) che definisce i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti in un processo penale.

Il Fondo, come già anticipato nel nostro precedente articolo del 13 gennaio 2021, andrà in favore di quanti, costretti a difendersi in un processo penale a loro carico, ottengano poi una formula assolutoria pienamente liberatoria.

Potranno infatti beneficiarne i soggetti destinatari di una sentenza definitiva (vale a dire irrevocabile, passata in giudicato) di assoluzione, pronunciata ai sensi degli artt. 129 o 530 c.p.p. “perché il fatto non sussiste”, “perché l’imputato non ha commesso il fatto”, “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”. Il rimborso spetterà quindi a coloro che si siano dovuti difendere in giudizio contro accuse che si siano rivelate infondate all’esito del processo a loro carico.

L’irrevocabilità della sentenza deve essere successiva all’entrata in vigore della Legge di bilancio (L. 30 dicembre 2020 n. 178); pertanto non avranno diritto ad alcun rimborso i definitivamente assolti in data antecedente al 1° gennaio 2021.
Non potranno accedere al Fondo:

  • gli assolti a seguito di depenalizzazione dei fatti oggetto d’imputazione;
  • coloro che siano stati assolti, nel medesimo giudizio, solo per alcuni capi d’imputazione ma condannati per altri;
  • i destinatari di un provvedimento di estinzione del reato in caso di intervenuta prescrizione o amnistia (anche solo per uno fra più reati contestati);
  • coloro che abbiano beneficiato del patrocinio a spese dello Stato;
  • coloro che abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, come previsto dagli artt. 427 o 542 c.p.p.

Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di €10.500 e sarà versato all’interessato che ne faccia richiesta in tre quote annuali a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Per la presentazione della domanda l’imputato assolto dovrà seguire attentamente la procedura prevista, esclusivamente tramite piattaforma telematica accessibile dal sito www.giustizia.it, mediante credenziali SPID di livello due.

Si dovranno indicare numerosi dati, dettagliatamente elencati all’art. 3 del D.M. e, in particolare:

  • la durata del processo concluso con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data dell’irrevocabilità;
  • il grado di giudizio in cui è stata emessa la sentenza;
  • l’importo complessivo delle spese legali con relativa attestazione del versamento in favore del proprio difensore tramite bonifico, a seguito di emissione della fattura, vidimata dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

È importante segnalare che le istanze non debitamente compilate e non riportanti in allegato tutta la documentazione richiesta non verranno prese in considerazione ai fini dell’erogazione del rimborso ma, soprattutto, non potranno essere ripresentate una seconda volta.
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza è diventata irrevocabile; tuttavia, con riferimento alle sentenze diventate irrevocabili nel corso del 2021, le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 1° marzo fino al 30 giugno 2022.

Ulteriore aspetto molto importante da non trascurare è che il Fondo non è illimitato ma è contenuto entro un limite di spesa ben preciso: è previsto infatti uno stanziamento pari a otto milioni di euro l’anno. Per questo motivo, la liquidazione dei rimborsi avverrà attribuendo maggior rilievo al numero di gradi di giudizio affrontati e alla durata complessiva del giudizio stesso. A parità di gradi di giudizio e durata, si darà precedenza agli assolti con reddito inferiore.

Il Ministero svolgerà stringenti controlli per accertare l’esattezza corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà dei fatti, anche avvalendosi dell’ausilio di Equitalia Giustizia S.p.A.

Scritto da avvocato Luisa Morelli