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La conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo in caso di concessione della provvisionale

Chi ha subito danni dal reato può ottenerne il risarcimento attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale. Il giudice, già al termine del processo di primo grado, può condannare l’imputato e il responsabile civile al pagamento del danno per cui ritiene già raggiunta la prova in favore della parte civile: tale condanna è chiamata “provvisionale”. La condanna al pagamento della provvisionale è, per legge, immediatamente esecutiva: quindi, è possibile agire subito per ottenere il proprio credito, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza dopo i successivi gradi di giudizio.

Nel caso in cui, nel corso del procedimento, siano stati sottoposti a sequestro preventivo beni mobili o immobili di proprietà dell’imputato – cioè venga disposta quella misura cautelare di cui all’art. 321 c.p.p., che toglie dalla disponibilità dell’imputato beni che siano pertinenti al reato o che, se lasciati nella sua disponibilità, possano aggravare o protrarre il reato -, la parte civile, una volta ottenuta la pronuncia della provvisionale, ha una ulteriore possibilità per tutelare il proprio credito: la richiesta di conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo.
Il sequestro conservativo (disciplinato agli artt. 316 c.p.p. e seguenti) è una misura cautelare reale volta a fornire una garanzia ai crediti “processuali”, poiché può essere richiesta sia dal Pubblico Ministero riguardo a pene pecuniarie, spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, sia dalla parte civile riguardo alle obbligazioni civili derivanti dal reato, ed in particolar modo al risarcimento del danno. Tale misura può essere chiesta quando ci siano fondati motivi per ritenere che manchino o si disperdano le garanzie patrimoniali per i crediti sopra citati.

La parte civile può, quindi, chiedere la conversione del sequestro preventivo già in essere in sequestro conservativo (ai sensi dell’art. 323 comma 4 c.p.p.) costituendo così una garanzia a favore del proprio credito. Questo non è però l’unico vantaggio: poiché la provvisionale è immediatamente esecutiva, con il sequestro conservativo – fino al concorrere del valore di provvisionale assegnato – si può procedere subito al pignoramento di quanto sequestrato, senza dover aspettare la quantificazione totale del danno da parte del giudice civile (come dovrebbe avvenire di regola). Risulta quindi molto più rapida l’effettiva riscossione – che dipenderà comunque dal tipo e dalla quantità di beni sequestrati – della somma liquidata con provvisionale a titolo di risarcimento del danno.

Sul punto, alcune recenti sentenze della Corte di cassazione hanno stabilito la compatibilità tra la condanna provvisionale e il sequestro conservativo, poiché i due istituti operano su piani diversi, essendo il primo un titolo esecutivo e il secondo una garanzia di tale titolo (Cass. pen., Sez. V n. 6978/2020); inoltre, è stata esplicitamente stabilita la conversione del sequestro conservativo in pignoramento nel caso di condanna alla provvisionale (Cass. pen., Sez. I n. 45343/2019).

Con la Legge n. 4 dell’11 gennaio 2018 (“Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”) sono state introdotte alcune norme volte a dare maggiore tutela ad una particolare categoria di soggetti: gli orfani di crimini domestici. In particolare, la legge è intervenuta anche sul sequestro conservativo e sulla provvisionale in favore di questi soggetti. Per quanto riguarda il sequestro conservativo, quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge (anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza), il Pubblico Ministero, quando vi sono figli della vittima minorenni (o maggiorenni economicamente non autosufficienti), chiede il sequestro conservativo dei beni, a garanzia del risarcimento dei danni civili da loro subiti. Per quanto riguarda la provvisionale, quando si procede per l’omicidio del coniuge (e situazioni affini, come indicate in precedenza), rilevata la presenza di figli minorenni (o maggiorenni economicamente non autosufficienti) della vittima costituiti parte civile, il giudice provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50% del presumibile danno da liquidarsi davanti al giudice civile; nel caso vi siano già beni sottoposti a sequestro conservativo, esso si converte in pignoramento con la sentenza di condanna di primo grado. Quindi, in favore degli orfani di crimini domestici, se costituiti parte civile, la provvisionale è pronunciata sempre, anche senza che vi sia una richiesta specifica, (Cass. pen., Sez. I n. 45343/2019) e nella misura di almeno metà del danno che il giudice ritiene sia derivato dal reato (e non per quello per cui è stata raggiunta la prova nel processo penale, come previsto dalla norma generale); inoltre, la modifica di recente introdotta prevede che l’eventuale sequestro conservativo si converta in pignoramento con la sentenza di condanna di primo grado, ma abbiamo già visto che tale effetto, per la provvisionale, si verifica sempre.

Rammentiamo le altre norme di maggiore rilievo introdotte dalla legge n. 4 del 2018 in favore degli orfani di crimini domestici: l’ammissione al gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge per ogni procedimento derivante dal reato, anche quelli di esecuzione forzata; la sospensione dalla successione del coniuge indagato/imputato fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento; la sospensione della pensione di reversibilità al coniuge per il quale sia stato richiesto rinvio a giudizio, con l’attribuzione della titolarità della stessa agli orfani, fino all’eventuale sentenza di proscioglimento. Oltre a queste norme, che tutelano gli aspetti più strettamenti economici, sono state inserite alcune disposizioni in ambito socio-assistenziale: la previsione di assistenza gratuita di tipo medico-psicologico da parte del sistema sanitario nazionale; in tema di affidamento, il tribunale dovrà privilegiare la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore e i parenti fino al terzo grado; lo stesso tipo di continuità dovrà essere assicurata dal tribunale in caso di presenza di fratelli o sorelle.

In conclusione, nel caso in cui durante il procedimento sia stato disposto il sequestro preventivo e la parte civile abbia ottenuto una provvisionale in proprio favore, la richiesta di conversione in sequestro conservativo è uno strumento di grande efficacia. I vantaggi di questa scelta sono molteplici: nella misura della provvisionale, il sequestro si converte in pignoramento, dando così rapido avvio alla fase esecutiva e permettendo di recuperare più celermente il proprio credito; il sequestro mantiene la propria efficacia di garanzia del credito anche per la restante parte che dovrà essere quantificata in sede civile.

A maggior ragione, per le modifiche apportate con la legge n. 4/2018 sopra brevemente richiamata, viene offerta una tutela ancora più rafforzata agli orfani di crimini domestici, i quali possono ora finalmente contare su risarcimenti più sostanziosi e più rapidi.

Scritto da avvocato Luisa Morelli